Sentenze

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Inammissibile l'istanza di rinnovo dell'ATP al termine del procedimento di ATP

Inammissibile l'istanza di rinnovo dell'ATP a seguito di sostituzione del C.t.p. o per asserita mancata diligenza del CTU nell'espletamento dell'incarico

31 marzo 2020

È inammissibile l'istanza di rinnovo dell'ATP a seguito di sostituzione del C.t.p. o per asserita mancata diligenza del CTU nell'espletamento dell'incarico.

Provvedimento del Tribunale di Bologna del 11.12.2019 a seguito di istanza per il rinnovo della CTU svolta in sede di ATP: 

Il Presidente, letto il ricorso e rilevato che l'art. 698 II comma c.p.c. è chiaro nel non ammettere rinnovazione della consulenza svolta in fase di a.t.p.; osservato che il decreto di liquidazione risulta già emesso, con possibilità di impugnazione nei modi di legge, respinge l'istanza”.

Il caso

A seguito di ricorso per ATP ex artt. 696, 697 e 296 bis c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Bologna in merito a gravi vizi e difetti di costruzione di due immobili, all'udienza presidenziale veniva nominato il CTU e le parti nominavano i rispettivi CTP.

Veniva dato subito avvio alle operazioni peritali, le quali si svolgevano in n. 3 incontri, alla presenza di entrambi i CTP. In tali occasioni venivano svolti gli accertamenti, e il CTU tentava una conciliazione delle parti sulla base della quantificazione dei danni dallo stesso determinata. 

Terminata, con esito negativo, la fase conciliativa della CTU, parte resistente comunicava con pec al CTU e a parte ricorrente di aver depositato in Cancelleria semplice memoria di avvenuta sostituzione del proprio CTP per il fatto che fosse “venuto meno il rapporto di fiducia intercorrente tra la parte ed il precedente consulente”.

Parte ricorrente rilevava ed eccepiva il mancato rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 201 c.p.c., chiedendo quindi la nullità per qualsiasi atto fosse stato in seguito depositato dal neonominato CTP di parte resistente.

Nessun provvedimento veniva emesso dal Tribunale di Bologna.

Il CTU completava poi il proprio incarico, depositando il proprio elaborato finale nei termini indicati.

A quel punto parte resistente depositava istanza per la rinnovazione delle indagini, (opponendosi contestualmente alla istanza di liquidazione richiesta dal CTU e altresì alla istanza di nullità avanzata da parte ricorrente in merito alla nomina irrituale del nuovo CTP). Parte resistente motivava fondamentalmente la propria istanza sulla base del fatto che:

1) il CTU non avesse svolto diligentemente il proprio incarico;

2) Gli accertamenti peritali si fossero svolti in assenza del contraddittorio delle parti, non avendo il nuovo nominato CTP potuto prendere parte agli accertamenti peritali.

La decisione

Con provvedimento presidenziale del 11.12.2019, il Tribunale di Bologna respingeva l'istanza di parte resistente volto alla rinnovazione delle indagini peritali in quanto “l'art. 698 II comma c.p.c. è chiaro nel non ammettere rinnovazione della consulenza svolta in fase di a.t.p.”.

Osservava poi infine che il “decreto di liquidazione risulta già emesso, con possibilità di impugnazione nei modi di legge”. 

Codice di procedura civile e giurisprudenza relativa

L'art. 698 II comma c.p.c. prevede che “ L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione, nel giudizio di merito”. 

Correttamente quindi il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza di parte resistente.

Anche recentemente la Corte di Appello di Napoli ( Corte d'Appello Napoli Sez. VI Sent., 22/01/2020) si è pronunciata in tal senso stabilendo che “il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”. 

Osservazioni conclusive sulla sostituzione del CTP 

Il provvedimento presidenziale di rigetto ha assorbito (non necessitando quindi di specifica pronuncia) la questione in merito alla sostituzione del CTP compiuta da parte resistente una volta conclusa la fase conciliativa della CTU (quando quindi ormai il Tecnico Ausiliario del Giudice aveva già compiuto gli accertamenti nel pieno contraddittorio dei CTP e sulla base dei quali aveva poi formulato agli stessi CTP una proposta transattiva da proporre alle rispettive parti).

La sostituzione del CTP effettuata da parte resistente si deve ritenere irrituale e quindi nulla dal momento che non è possibile sostituire il proprio CTP oltre la scadenza prevista dall'art. 201 c.p.c.. Tale facoltà è concessa solo in presenza di motivi particolarmente gravi e solo tramite istanza da depositare al Giudice, che deciderà poi con provvedimento motivato (in tal senso, Cassazione Civile n. 25662/2014 “Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato).

Nel caso di specie, invece, parte resistente ha provveduto ad un semplice deposito di memoria di avvenuta sostituzione del proprio CTP, con successiva comunicazione al CTU e a parte ricorrente tramite pec.

Pertanto, è da ritenersi ad ogni modo nulla la sostituzione del CTP come formalizzata da parte resistente.