Sentenze

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Obbligo per l’uff. di stato civile di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell'adottato

Sussiste l’obbligo per l’ufficiale di stato civile di anteporre il cognome dell’adottante al cognome dell’adottata maggiorenne (anche straniera), nonostante l’assenza di una specifica disposizione in tal senso contenuta nella sentenza di adozione

02 aprile 2020

Con decreto del 30.12.2019, il Tribunale di Bologna, (a firma del Presidente Dott.ssa Betti e del Giudice Relatore Dott.ssa Borgo), disponeva che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente provvedesse ad anteporre al cognome dell’adottata il cognome dell’adottante, nonostante la sentenza di adozione, passata in giudicato, disponesse solo in materia di adozione, senza alcuna specifica modifica alle generalità dell’adottata.

IL CASO

La ricorrente adottava la maggiorenne straniera con sentenza resa dal Tribunale di Bologna e passata in giudicato. L’adozione veniva quindi trascritta nei registri di Stato Civile. 

L’adottante e l’adottata presentavano istanza all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza della adottata affinchè provvedesse ad anteporre ai sensi dell’art. 299 c.c. il cognome dell’adottante al cognome dell’adottata, cittadina straniera.

L’Ufficiale di Stato Civile rifiutava di procedere in tal senso adducendo che la sentenza di adozione, regolarmente trascritta, disponeva solamente in materia di adozione ma non modificava le generalità dell’adottata, con la conseguenza che soltanto quando la adottata straniera avesse acquistato la cittadinanza italiana si sarebbe potuto applicare l’art. 299 c.c. (ciò secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno nel Massimario dell’Ufficiale di Stato Civile adizione 2012 al Capitolo VII).

L’adottante e l’adottata si trovavano quindi costrette a depositare ricorso avanti il Tribunale di Bologna, chiedendo fosse ordinato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere ad anteporre ai sensi dell’art. 299 c.c. il cognome dell’adottante al cognome dell’adottata quale automatica conseguenza della intervenuta sentenza di adozione.   

Il PM emetteva parere positivo.

LA DECISIONE

Con decreto del 30.12.2019 il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso dell’adottante e dell’adottata, disponendo “che l’Ufficiale di Stato Civile (del Comune Competente, ndr) provveda ad anteporre al cognome dell’adottata il cognome dell’adottante.

Il Tribunale argomenta la propria decisione in maniera del tutto chiara ed esaustiva e vale quindi la pena indicare qui di seguito il contenuto del decreto. 

Si legge infatti nel provvedimento: “si premette che la adottata è cittadina straniera e che la sentenza di adozione così come la presente pronunzia non hanno effetti di per sé sulla cittadinanza della adottata; 

ciò detto, non vi è nessun divieto di legge espresso, né nell’art. 299 c.c. né in altre disposizioni normative, che non consenta di procedere anteponendo il cognome dell’adottante al cognome dell’adottata una volta pronunziata l’adozione nel caso in cui l’adottata sia cittadina straniera;

ciò nulla ha a che vedere di per sé con l’acquisizione della cittadinanza da parte dell’adottata;

non vi è poi necessità alcune di integrare o correggere la sentenza di adozione, atteso che, come da costante giurisprudenza di questo Tribunale, una volta pronunziata l’adozione gli effetti di cui all’art. 299 c.c. sono una conseguenza logico giuridica che non necessita di una specifica pronunzia sul punto da parte del Tribunale, dovendo l’Amministrazione ricevente semplicemente dare esecuzione alla norma e anteporre all’adottata il cognome dell’adottante;

il ricorso deve quindi trovare accoglimento”.

LE NORME E I PRECEDENTI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il dettato codicistico è estremamente chiaro. L'art. 299 c.c., infatti, stabilisce che “l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. L'acquisizione del cognome dell'adottante da parte della persona che viene adottata è quindi palesemente prevista come conseguenza diretta dell'adozione.

L’orientamento del Tribunale di Bologna pare peraltro essere univoco e chiaro, tanto che solo qualche mese prima del decreto qui all’esame, sempre il Tribunale di Bologna, nella persona del presidente Dott.ssa Betti e del Giudice relatore Dott.ssa Zucconi, con ordinanza del 8 maggio 2018, aveva disposto che: “la acquisizione del cognome da parte della sig.ra (adottata) deriva direttamente dal dettato legislativo; recita infatti l’art. 299 c.c. nella parte qui di interesse “l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio..(…); ciò posto e considerato che ai sensi dell’art. 298 gli effetti dell’adozione decorrono dalla pronuncia, in questo caso validamente emessa, è evidente che perfezionata l’adozione attraverso la sentenza emessa gli effetti di cui all’art. 299 c.c. sono una conseguenza logico giuridica che non necessita di una specifica pronuncia sul punto, dovendo l’Amministrazione ricevente semplicemente dare esecuzione alla norma e anteporre all’adottato il cognome dell’adottante”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

È necessario tenere in debita considerazione che una volta passata in giudicato una sentenza di adozione di maggiorenne, diventa essenziale per l'adottato (a maggiore ragione se straniero) ottenere tutti i nuovi documenti corretti, sia in relazione a tematiche di natura fiscale, previdenziale, di sanità pubblica ed, in generale, di ordine pubblico. 

Il rifiuto da parte di una Amministrazione Pubblica di provvedere ad una chiara disposizione normativa (quale è appunto l’art. 299 c.c.) può diventare quindi una omissione di atti d’ufficio con gravi risvolti per l’adottato, il quale, una volta ottenuta la pronuncia di adozione, si potrebbe trovare, purtroppo, costretto a rivolgersi nuovamente all’Autorità Giudiziaria al fine di vedere adempiuto, nei fatti, il diritto alla modifica del proprio cognome, che sarebbe già conseguenza logica e giuridica dell’art. 299 c.c..

Quel che lascia l’amaro in bocca di questa sentenza, è che, pur dopo una precedente ordinanza chiarificatrice della palese portata della norma, peraltro rivolta alla medesima autorità amministrativa, questa abbia pervicacemente rifiutato di adempiere al dettato normativo, rendendo necessaria una azione giudiziaria, che però non ha avuto nemmeno la soddisfazione di avere la condanna della PA in una condizione di palese inerzia sfociante quasi nella omissione di atti d’ufficio.

Imola li 2 aprile 2020

Avv. Michela Casale

Avv. Marco Minoccari