Sentenze

Sentenze

Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- posizionamento di fognature senza le misure di bonifica necessarie- ordina di adempiere alle operazioni necessarie.

29 marzo 2016

Procedimento cautelare- artt. 669 octies e 700 c.p.c.- posizionamento di fognature senza le misure di bonifica necessarie- ordina di adempiere alle operazioni necessarie.

 

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 760/2008) tra D. M. A. e M. B. M. D. C. (ricorrenti) contro Consorzio P. di S. in persona del legale rappresentante pro tempore, M. M. e P. G. (resistenti) con la chiamata in causa di E. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (resistente) avente per oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c. per l’esecuzione delle opere indicate nell’accertamento tecnico preventivo di cui al proc. 231/2006;

considerato che i ricorrenti hanno chiesto l’emissione del provvedimento, mentre i resistenti si sono opposti essenzialmente per carenza del requisito del periculum in mora;

considerato anche che E. S.r.l. ha pure chiesto la chiamata in causa di C. S.r.l. che avrebbe posizionato le fognature degli odierni ricorrenti.

rilevato che:

· Del tutto inutile è la chiamata in causa di C. in quanto è evidente, sulla base della lettura degli atti di causa e in particolare delle relazioni dell’A.T.P. che essa è solo esecutrice, nell’ambito di contratto di appalto, della fognatura e che la medesima fognatura non ha presentato i problemi evidenziati dall’A.T.P. per una cattiva esecuzione delle opere, ma per la mancata considerazione della indicazioni date dal perito geologo incaricato in sede di redazione del progetto dalla E. S.r.l., il dott. S. C. (vedi doc. 10 di fascicolo del Consorzio), circa la preventiva bonifica dei terreni;· per il resto, i due C.T.U. dell’A.T.P. indicano e descrivono l’esistenza di un movimento del terreno di cui documentano i progressi nel corso dei loro accesso (vedi fotografie allegate all’A.T.P.) e di cui non viene indicato che lo stesso si è arrestato;· il fatto che non è possibile dire che il movimento del terreno si sia arrestato e che anzi appaia tutt’ora in movimento, unito al fatto dell’invecchiare e del degradarsi delle opere provvisorie indicato pure in atti di alcune delle parti resistenti (si tratta del passante provvisorio della fognatura) indica di per se l’esistenza del periculum in mora in quanto non si tratta di un fatto episodico e circoscritto, ma continuo, immanente e tendente ad aggravarsi. Pertanto è corretto dire, come ritiene parte ricorrente, che il semplice trascorrere del tempo aggravi i problemi con conseguente sussistenza del periculum;· le modalità indicate dai due consulenti per rimuovere i problemi sono molto chiare e non sono assolutamente contestate nel corso del presente procedimento;· preso atto di ciò, in tema di fumus boni juris, occorre rilevare che le opere devono essere effettuate lungo tutta la fognatura per la quale è pacifico che debba provvedere il consorzio P. di S. che è stato creato a preciso scopo di fungere “…da interfaccia con l’amministrazione comunale per la realizzazione delle opere di cui al punto 16 della convenzione (rete fognaria)” (pag. 2 della memoria di costituzione);· le opere (vedi le due relazioni di A.T.P.) devono essere svolte anche nei terreni dei convenuti sigg.ri M. e P.;· il Consorzio P. di S., sempre sulla scorta della C.T.U. svolta nell’ambito dell’A.T.P. ha correttamente chiesto la chiamata in causa della E. S.r.l. sulla base del fatto della mancata predisposizioni delle misure di bonifica prescritte dal geologo dott. C.i a loro tempo dalla medesima E. incaricata e per il posizionamento di una vasca di raccolta che schiaccia la condotta fognaria;· lo scrivente che il Consorzio P. di S. è obbligato a provvedere al ripristino della fognatura secondo le indicazioni ricevute nel corso dell’A.T.P., essendo il suo scopo, tra l’altro, proprio la costituzione della fognatura, il suo esercizio e la sua manutenzione lo scopo per il quale è stato fondato (vedi art. 2 dello statuto del consorzio);· a tal fine i sigg.ri P. e M. sono obbligati a consentire l’accesso necessario per l’esecuzione delle opere essendo da un lato chiaro che essi rispondono delle immissioni dannose ai sensi dell’art. 844 c.c. e dall’altro lato, essendo necessario l’accesso nei terreni di loro proprietà per effettuare le opere. Dunque l’accesso deve essere concesso ai sensi dell’art. 843 c.c. Si rileva che può essere che l’accesso possa provocare danno, ma è anche vero che è preciso interesse degli stessi proprietari del terreno sul quale si deve consentire l’accesso che la fognatura venga ripristinata e che il movimento di scivolamento del terreno venga arrestato. In ogni caso eventuali problemi di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 843 c.c. comma 2° dovranno essere risolti in altra sede e non possono essere motivo per impedire l’accesso;· il Consorzio P. di S. ha diritto di essere sollevato negli oneri finanziari connessi all’intervento dalla E. S.r.l., ma queste spese potranno essere liquidate successivamente anche nel corso dell’eventuale giudizio di merito;· nel dispositivo vengono date alcune indicazioni sull’attuazione, ma queste in ragione del fatto che la C.T.U. dell’A.T.P. non contiene un progetto esecutivo, non possono che essere generiche. A causa di questa carenza il termine per adempiere lasciato al consorzio è considerevolmente lungo. Più precise misure possono essere date successivamente in sede di eventuale ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. In ogni caso le disposizioni concernenti l’attuazione comportano la concessione del termine al Consorzio affinché proceda alla esecuzione delle opere e l’autorizzazione per i ricorrenti a provvedere essi stessi, con anticipazione delle spese da ripetere successivamente, nel caso il termine concesso al Consorzio passi invano;· nonostante questi problemi indicati (non completezza dell’A.T.P. ai fini della concreta attuazione, ripetizione delle spese sostenute dal Consorzio nei confronti dell’E.) il presente provvedimento è potenzialmente completamente anticipatorio di sentenza. Si provvede pertanto a liquidare le spese processuali e non si fissa il termine di cui all’art. 669 octies c.p.c. per l’inizio della causa di merito. In proposito di spese processuali, si osserva che i ricorrenti devono vedersi pagate dal Consorzio le spese processuali da loro sostenute. Invece i sigg.ri M. e P. appaiono essi stessi danneggiati dalla mancata esecuzione delle opere indicate nell’A.T.P. e pertanto si ritiene che le spese tra i ricorrenti e loro debbano dichiararsi compensate, essendo il danno pure da loro lamentato giusto motivo di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Invece il Consorzio ha diritto di vedere le spese processuali da lui sostenute pagate da E. essendo stata chiaramente accertata la responsabilità a monte di questa società nella mancata predisposizione di idonea bonifica del terreno. Pertanto E. deve anche pagare al Consorzio le spese di causa che questo deve pagare ai ricorrenti. Non essendo stata depositata nota spese da nessuna delle parti tutte le spese sono liquidate d’ufficio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.;

respinge la richiesta di E. S.r.l. di disporre la chiamata in causa di C. Soc. coop. a.r.l.;

in accoglimento del ricorso, ordina a Consorzio P. di S. di eseguire le opere indicate nelle relazioni di C.T.U. redatte nel corso del procedimento per A.T.P. n. 231/2006 r.g. del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, entro mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria e ordina pertanto a M. M. e P. G. di consentire l’accesso ai loro terreni e proprietà necessario per l’esecuzione delle opere stesse e per l’effettuazione di tutte le operazioni connesse all’esecuzione delle opere stesse da parte di Consorzio P. di S. ed, eventualmente, da parte degli incaricati di D. M. A. e M. B. M. Del C.. Autorizza D. M. A. e M. B. M. Del C. a fare eseguire le opere indicate sopra, con spese da loro anticipate e successiva ripetizione in altra sede, anche nel corso dell’eventuale giudizio di merito, se entro il termine fissato esse non saranno concluse o comunque utilmente avviate, previo esperimento di istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. per la definizione delle modalità esecutive tecniche. Autorizza fin da ora i ricorrenti ad accedere con tecnici di loro fiducia anche ai terreni dei sigg.ri M. M. e P. G. per effettuare le opportune verifiche circa il progresso dei lavori che dovranno essere effettuati dal Consorzio. Ordina che le spese sostenute per l’esecuzione delle opere da parte del Consorzio P. di S. vengano da queste ripetute nei confronti di E. S.r.l. con liquidazione da effettuarsi in separata sede, anche nel corso dell’eventuale giudizio di merito.

Condanna Consorzio P. di S. a pagare le spese processuali sostenute da D. M. A. e M. B. M. Del C. che liquida d’ufficio in complessivi € 1888,51 di cui € 198,51 per spese, € 710,00 per competenze ed € 980,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Condanna E. S.r.l. a pagare le spese processuali sostenute da Consorzio P. di S. che liquida d’ufficio in complessivi 1320,00 di cui € 620,00 per competenze ed € 700,00 per onorari oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge e a pagare le spese di causa che Consorzio P. di S. deve pagare in favore di D. M. A. e M. B. M. Del C..

Compensa le spese processuali tra D. M. A. e M. B. M. Del C. e M. M. e P. G..

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 9 settembre 2008.

                  

Il Giudice